












Nel settore della previdenza professionale sono aumentate le difficoltà amministrative quando si tratta di verificare l’entità effettiva di una lacuna di riscatto. Tra le altre cose, la legge impone di verificare se un contribuente abbia accumulato un importo eccessivo nel pilastro 3a. Avete letto bene: è possibile avere un saldo troppo elevato nel pilastro 3a!
Prima di effettuare degli acquisti volontari nella cassa pensioni della HG COMMERCIALE, è obbligatorio contattare la sede centrale e richiedere un’offerta per gli acquisti.
Vi illustriamo il motivo di questa procedura con un esempio (di fantasia):
Max Muster, nato nel 1976, con una mentalità imprenditoriale e grande abilità manuale, ha gestito con successo per diversi anni un’impresa individuale.
Alla fine del 2025 l’ha venduta alla HGC, che lo ha assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1o gennaio 2026 e lo ha iscritto obbligatoriamente alla cassa pensioni della HGC.
Prima di entrare nella HGC, Max Muster ha lavorato per diversi anni come libero professionista e ha rinunciato all’affiliazione volontaria alla previdenza professionale (2o pilastro). Poiché aveva successo nella sua attività e quindi guadagnava molto bene, ha invece versato ogni anno per molti anni una somma consistente nel «grande» pilastro 3a, per la prima volta in occasione del suo 21o compleanno.
Tra l’altro su consiglio di suo padre, Max ha investito fin dall’inizio, per la costituzione del proprio patrimonio tramite il pilastro 3a, in un fondo azionario passivo riconosciuto, diversificato a livello mondiale e a basso costo. Sebbene abbia comportato alcune battute d’arresto nel corso degli anni, nel complesso questa scelta ha dato i suoi frutti a Max Muster: il suo estratto conto del pilastro 3a al 31 dicembre 2025 riporta un patrimonio di CHF 224’804.–.
Qualche anno fa Max si è sposato ed è ora orgoglioso padre di due figli. Per motivi di rischio, ha quindi deciso di aderire volontariamente a un istituto di previdenza (2o pilastro) e di accumulare lì i propri risparmi. Ha continuato ad alimentare anche il «piccolo» pilastro 3a.
Dall’estratto assicurativo al 1o gennaio 2026 della cassa pensioni della HGC, Max Muster rileva di avere un’insufficienza di accantonamenti pari a CHF 84’806.–.
Max Muster ha recentemente ereditato CHF 100’000.– da sua nonna. Oltre ad aver approfondito tutti i pro e i contro di un acquisto volontario nelle prestazioni regolamentari della cassa pensioni della HGC, Max ha valutato anche la possibilità di investire regolarmente, nell’ambito della previdenza libera (pilastro 3b), in un fondo azionario consolidato, a basso costo, passivo e diversificato a livello mondiale. Ben informato, Max Muster decide di effettuare gli acquisti volontari nella cassa pensioni della HGC.
Di conseguenza, la cassa pensioni della HGC invia a Max Muster una dichiarazione / conferma nella quale egli deve confermare per iscritto che
Insieme alla dichiarazione / conferma, Max Muster presenta alla segreteria della cassa pensioni della HGC la prova patrimoniale del pilastro 3a al 31 dicembre 2025, pari a CHF 224’804.–.

Poco dopo, Max Muster riceve dalla cassa pensioni della HGC un’offerta di riscatto al 1o gennaio 2026 con il seguente tenore:

Con grande stupore di Max Muster, ma secondo un calcolo del tutto corretto, egli non può effettuare gli acquisti per un importo massimo di CHF 84’806.– indicato nel suo estratto della cassa pensioni al 1o gennaio 2026, bensì solo di CHF 64’992.–.
Perché?
Il calcolo del riscatto è sempre una valutazione a posteriori e viene effettuato come segue:
La cassa pensioni della HGC calcola innanzitutto l’avanzo di risparmio massimo consentito che Max Muster avrebbe al momento della richiesta per gli acquisti se, a partire dall’anno in cui, secondo le disposizioni del regolamento previdenziale della cassa pensioni della HGC, ha inizio il processo di risparmio, fosse stato assicurato con l’attuale salario annuo soggetto a contribuzione e sempre nell’attuale piano previdenziale.
Da tale importo viene detratto l’avanzo effettivamente disponibile a favore di Max Muster presso la cassa pensioni.
L’importo che rimane dopo aver sottratto dall’avanzo massimo ammissibile l’avanzo effettivamente disponibile nella cassa pensioni costituisce il deficit di riscatto.
Per verificare se il suddetto deficit di riscatto sia effettivamente quello reale, la segreteria della cassa pensioni della HGC deve innanzitutto verificare se Max Muster, nel pilastro 3a, in base alla tabella dell’UFAS e alla sua data di nascita, presenti eventualmente un credito in eccesso nel pilastro 3a.
Cosa significa esattamente?
La tabella dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per il calcolo dell’avere massimo possibile nel pilastro 3a* indica, per una persona nata nel 1976, un avere massimo possibile nel pilastro 3a pari a CHF 204’804.– al 31 dicembre 2026:

Come è noto, nel gennaio 2026 (dopo il versamento del contributo del pilastro 3a per il 2026) l’avere del pilastro 3a di Max Muster ammontava a CHF 224’804.–.
Ciò comporta la spiacevole conseguenza che Max Muster debba farsi accreditare la differenza tra il valore del suo patrimonio 3a al 31 dicembre 2025 e il valore riportato nella tabella dell’UFAS, nel nostro caso quindi CHF 20’000.–, nel massimo degli acquisti consentiti, come calcolato dalla segreteria della cassa pensioni della HGC (cfr. estratto della cassa pensioni del 1o gennaio 2026) e, di conseguenza, non potrà acquistare i CHF 20’000.– «in eccesso».
Conclusione: chi, in modo esemplare e lungimirante, inizia già in giovane età a versare regolarmente nel pilastro 3a e punta su investimenti azionari che, rispetto alla soluzione del conto 3a, generano rendimenti significativamente più interessanti nel lungo termine in termini di valore atteso, rischia che in futuro il proprio avere 3a superi, al giorno X, l’avere 3a massimo consentito secondo la tabella dell’UFAS. Ciò comporta a sua volta che, poiché a partire dai 50 anni gli acquisti apportano normalmente il massimo beneficio, almeno dal punto di vista della pianificazione fiscale, senza contromisure legali – qui non menzionate – l’eccedenza del credito del pilastro 3a potrebbe ridurre gli acquisti massimi consentiti nella cassa pensioni della HGC.
Per il finanziamento di un’abitazione di proprietà ad uso proprio, nel pilastro 3a si potrebbe effettuare un prelievo anticipato PPA e aumentare legalmente un’«eccedenza» al fine di incrementare l’importo effettivo dei riscatti nella cassa pensioni.
A partire dal 2026 sarà possibile, per la prima volta, effettuare versamenti retroattivi nel pilastro 3a per l’anno 2025, a condizione che il contributo massimo al pilastro 3a per l’anno 2026 sia già stato versato.
È possibile versare al massimo 2 × CHF 7’258.– all’anno (contributo ordinario più versamento retroattivo per colmare le lacune).
Chi riscuote il proprio avere del pilastro 3a per motivi di età non può più effettuare versamenti supplementari al fine di colmare le lacune.
Chi, dopo aver raggiunto l’età di riferimento, continua a percepire un reddito soggetto all’AVS (ciò vale anche se si fa ricorso alla franchigia AVS), può continuare a versare contributi nel pilastro 3a fino alla cessazione dell’attività lavorativa, ma al più tardi fino all’età di 70 anni (contratto di lavoro come prova nei confronti della fondazione di previdenza).
Importante Se sussiste ancora un’affiliazione attiva a una cassa pensioni (con o senza obbligo contributivo), è possibile versare annualmente al massimo il «piccolo» pilastro 3a (CHF 7’258.–). Se non sussiste alcuna affiliazione a una cassa pensioni, è possibile versare annualmente nel pilastro 3a fino al 20 % del reddito da lavoro, per un massimo di CHF 36’288.–. La percezione di una rendita di vecchiaia della cassa pensioni, ad esempio, è considerata un’affiliazione passiva alla cassa pensioni.
Suggerimento È preferibile versare il contributo del pilastro 3a subito all’inizio dell’anno, perché
per l’attribuzione temporale dei contributi del pilastro 3a intorno alla fine dell’anno occorre fare riferimento alla data di accredito, non alla data di addebito presso il contribuente. L’accredito sul conto collettivo di un’assicurazione non è sufficiente per garantire la tempestività prima della fine dell’anno. È determinante l’accredito sul conto previdenziale individuale del contribuente (DTF 148 II 556).